Art. 4.
(Diritto alla famiglia).

      1. La famiglia svolge un ruolo fondamentale rispetto a tutti gli individui che la

 

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compongono e che assumono nell'ambito della stessa una posizione di centralità.
      2. Tutte le persone hanno diritto a formare e a fare parte di una famiglia e a tale fine lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tali diritti, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni.
      3. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.